È legittima I'allocazione di piante nell'androne condominiale da parte di singoli condomini?
Un argomento che spesso vìene portato all'attenzione dei condomini è quello riguardante l'abbellimento delle parti comuni e, nello specìfico, dell'androne condominiale.
Più frequentemente viene proposto quale ornamento quello per mezzo di piante da posizionarsi proprio nell'androne condominiale.
Che questo sia condominiale non lo dice espressamente la legge, bensì, è utile rammentarlo, lo ha affermato la Cassazione.
ln tal senso, proprio la Cassazione, con sentenza n. 23330 del 5 ottobre 2017, ha affermato che «sussiste una presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. per I'androne e il terrazzo condominiale» anche dei proprietari dei locali che hanno accesso diretto alla pubblica via, se altro non è stabilito dai titoli (attì d'acquisto o regolamento condominiale contrattuale - si consulti a tal proposito Cass.20 aprile 2017 n. 9986).
Androne condominiale: proprietà, uso e spese
lniziamo rammentando che per androne condominiale si intende quel luogo di passaggio che
collega il portone dell'edificio con le scale condominiali.
La questione che ci si pone a questo punto è la seguente: è legittima l'allocazione di piante da parte dei singoli condòmini?
La situazione che si presenta spesso, infatti, è che i condomini del piano terreno o rialzato provvedano a portare degli abbellimenti per aggraziare luoghi di passaggio spesso asettici e spogli.
Questo fatto dai condòmini può essere inteso quale uso particolare e legittimo del bene comune, ai sensi dell'art. 1 102 c.c..
Tuttavia, la legittimità di questo gesto è subor dinata al fatto che il posizionamento delle
piante:
- non leda il pari diritto d'uso degli altri condòmini (ossia il diritto di usare, in modo non ne-
- cessariamente identico e contemporaneo, l'androne condominiale);
- non sia fonte di pericolo per la sicurezza dell'edificio;
- non sia fonte di pericolo per la stabilità dell'edificio;
- non alteri il decoro architettonico.
Date le condizioni sopraelencate, difficilmente, dunque, l'abbellimento in esame potrà essere
considerato lesivo di quanto disposto dall'art. 1102 c.c..
Piante per abbellimento collocate sull'androne condominiale su iniziativa dell'amministratore
Altro caso è quello in cui sia l'amministratore ad acquistare delle piante e a farle posizionare nell'androne condominiale, su propria iniziativa o perche spinto dai condomini.
Se fosse questa la condizione, la spesa a tal fine sostenuta potrebbe essere inserita nel rendiconto consuntivo? Sì, ma Ia stessa non è detto che abbia pieno diritto ad essere approvata, o almeno così può ritenersi alla luce di quelle pronunce di Cassazione secondo le quali «all'assemblea dei condomini spetta approvare il conto consuntivo, come confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 2810512012)» (così Cass. 1 1
gennaio 2017 n.454).
Ciò equivale a dire che bensì all'amministratore sia concesso di acquistare piante per il condominio senza preventiva autorizzazione assembIeare e anche di inserire la relativa spesa nel rendiconto di fine anno, questo non significa che l'assemblea sia obbligata a deliberare l'approvazione dell'iniziativa e del relativo costo.
Collocazione di piante per abbellimento nell'androne condominiale in seguito a deliberazione assembleare
Se l'iniziativa del singolo condòmino è tollerata entro i limiti tracciati dall'art. 1102 c.c. e per
quella autonoma dell'amministratore è rimessa all'assemblea, nessun dubbio si pone per la
scelta di quest'ultima, che è organismo con competenza generalizzata in materia di spese
per la gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio.
Nel limite in cui, infatti, I'abbellimento non rappresenti una limitazione sostanziale della destinazione principale del bene, l'assemblea condominiale può certamente deliberare l'acquisto di piante da posizionare nell'androne condominiale.
A tal proposito, possiamo indagare quali siano i quorum deliberativi necessari per l'assunzione di una simile decisione.
Trattandosi di spesa ordinaria, salvo che non si vada a decidere l'acquisto di particolari e costose tipologie di piante, le maggioranze necessarie sono Ie seguenti:
- in prima convocazione, il voto favorevole del la maggioranza dei partecipanti all'assemblea e almeno la metà del valore millesimale delI'edificio;
- in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea e almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Una volta acquistate, le piante diventano a tutti gli effetti dei beni comuni. La problematica che si pone successivamente è, quindi, quella di accudirle.
È proprio per questa ragione che si consiglia di acquistare piante che necessitino di poca attenzione e idonee a sopravvivere nelle condizioni presenti nell'androne condominiale. Questo consente di evitare da un lato che la pianta possa deperire, dall'altro che la sua installazione possa aggravare il bilancio condominiale con dei costi per la sua cura.
Regolamento di condominio e piante per abbellimento dell'androne condominiale
L'art. 1138 c.c. stabilisce che il regolamento di condominio possa disciplinare l'uso delle cose comuni. Ciò sta a significare che il regolamento di condominio approvato dall'assemblea può regolamentare l'apposizione di piante nell'androne condominiale, così come stabilire, ad esempio, il numero delle piante da collocare e la Ioro posizione nell'androne.
Diversamente, un regolamento condominiale di natura contrattuale può spingersi fino a vietare l'abbellimento dell'androne condominiale mediante il posizionamento di piante.
Articolo di Roberta Calabrese su "L'Amministratore Immobiliare" settembre-ottobre 2019 (anno 26 n. 191).