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Assemblee e teleassemblee

2022-04-01 20:32

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Assemblee e teleassemblee

Assemblee condominiali: al momento rischioso convocarle in presenza, impossibile in remoto senza alcune modifiche normative.

Assemblee condominiali: al momento rischioso convocarle in presenza, impossibile in remoto senza alcune modifiche normative (o una specifica previsione del regolamento), ma le cose potrebbero cambiare dopo il 31 luglio).


Aggiornando le faq è stato  spiegato che «Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie,  ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono  svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che  siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche  all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i  partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto  delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da  COVID-19».


I problemi pratici riguardano chi sia tenuto a  garantire il rispetto dei protocolli sanitari: sembra difficile pensare  che possa essere l’amministratore e/o il presidente dell’assemblea quale  responsabile delle regole o nella peggiore ipotesi del verificarsi di un contagio. 

Tra l’altro, la convocazione di un’assemblea fisica non pare possibile in tutti i casi in cui tra i condòmini vi  siano soggetti rientranti nelle cosiddette “fasce deboli” (come  immunodepressi o ultrasettantenni), in quanto non pare siano venute meno  le altre raccomandazioni contenute nelle circolari della Sanità e dei  precedenti Dpcm. In concreto, almeno 6-7 metri quadrati lo spazio necessario per partecipante,  posti a sedere prefissati e predistanziati.  Se un condominio piccolo  si compone di almeno 30 partecipanti occorrerà una sala di  250 metri  quadrati, sottoposta prima e dopo alla sanificazione, con spazi e modo  di accesso atti a consentire sempre la distanza interpersonale.

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Ferme le suddette considerazioni, ecco alcune regole che andranno rispettate:
- è necessario sanificare l'ambiente, se chiuso, prima e dopo la riunione (se aperto sarà sufficiente sanificare le sedie)
- è vietato l'ingresso alle persone che presentino una temperatura  corporea superiore ai 37,5 gradi (quindi ci dovrà essere qualcuno che la  misuri e quel qualcuno dovrà essere adeguatamente protetto per non  esser a propria volta contagiato e diventare vettore di contagio) così  come a coloro che risultano positivi al Covid o sono in attesa  dell'esito del tampone ovvero obbligati a sottoporvisi 
- è necessario scaglionare l'ingresso e l'uscita in modo da evitare assembramenti
- è obbligatorio indossare la mascherina CORRETTAMENTE e TENERLA per la  durata dell'assemblea (quindi non va tenuta sotto il naso o tolta quando  si parla)
- DEVE essere ridotta al minimo lo scambio di oggetti e documenti (per esempio scritti) che devono essere maneggiati coi guanti
- amministratore, presidente e segretario devono usare i guanti (spesso  il verbale è battuto al computer o scritto a mano, quindi più persone lo  toccano) ed è vietato lo scambio di oggetti e documenti tra gli altri partecipanti.

- in relazione alla dimensione della sala, in caso di  comproprietari o delegante / delegato occorrerà  limitare la  partecipazione a uno solo di essi.
- amministratore, presidente e segretario potrebbero essere responsabili civilmente e penalmente (ricordiamo lo spettro del reato di procurata epidemia).


Anche e soprattutto per questo la nuova faq va  letta nel senso della ulteriore legittimazione delle assemblee  telematiche, almeno fino a quanto perdurerà lo “stato di emergenza”  (scadrà il 31 luglio 2020). 

Nell’ultimo capoverso della faq è stato riferito, infatti, che: «Resta ferma la possibilità  di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto  compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di  convocazioni e deliberazioni».

Il Governo,  dunque, ha inteso anche qui confermare quanto aveva già precisato con  l’apertura della Fase 1 e con l’avvio della Fase 2 (faq del 13 marzo e  del 25 aprile 2020). In entrambi i casi l’esecutivo aveva espressamente  riferito, da una parte, che erano vietate le assemblee condominiale  fisiche e, dall’altra parte, che erano consentite solo quelle che si  fossero svolte con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto  della normativa in materia di convocazioni e delibere.


Molto probabilmente una assemblea mista sarebbe più semplice, dal  punto di vista informatico, ma il rischio dell'annullabilità  continuerebbe a gravare sulla parte svolta da remoto. A tale proposito,  per non tornare sempre sulla stessa questione, si rammenta l'autorevole  parere del consigliere di Cassazione che considera valida ed efficace  l'assemblea da remoto solo prevista dal regolmento condominiale;  diversamente, sarebbe annullabile. 

Quindi, forse, la prima assemblea di fase tre potrebbe avere  proprio ad oggetto la modifca delle norme - di natura, si ritiene,  regolamentare - aventi ad oggetto la partecipazione all'asseblea e  l'espressione del voto mediante strumenti elettronici.


Fonte: Quotidiano Condominio Sole24Ore - Lucia Rizzi, Saverio Fossati, Rosario Dolce / Linee guida ANACI

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