Assemblee condominiali: al momento rischioso convocarle in presenza, impossibile in remoto senza alcune modifiche normative (o una specifica previsione del regolamento), ma le cose potrebbero cambiare dopo il 31 luglio).
Aggiornando le faq è stato spiegato che «Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19».
I problemi pratici riguardano chi sia tenuto a garantire il rispetto dei protocolli sanitari: sembra difficile pensare che possa essere l’amministratore e/o il presidente dell’assemblea quale responsabile delle regole o nella peggiore ipotesi del verificarsi di un contagio.
Tra l’altro, la convocazione di un’assemblea fisica non pare possibile in tutti i casi in cui tra i condòmini vi siano soggetti rientranti nelle cosiddette “fasce deboli” (come immunodepressi o ultrasettantenni), in quanto non pare siano venute meno le altre raccomandazioni contenute nelle circolari della Sanità e dei precedenti Dpcm. In concreto, almeno 6-7 metri quadrati lo spazio necessario per partecipante, posti a sedere prefissati e predistanziati. Se un condominio piccolo si compone di almeno 30 partecipanti occorrerà una sala di 250 metri quadrati, sottoposta prima e dopo alla sanificazione, con spazi e modo di accesso atti a consentire sempre la distanza interpersonale.
Ferme le suddette considerazioni, ecco alcune regole che andranno rispettate:
- è necessario sanificare l'ambiente, se chiuso, prima e dopo la riunione (se aperto sarà sufficiente sanificare le sedie)
- è vietato l'ingresso alle persone che presentino una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi (quindi ci dovrà essere qualcuno che la misuri e quel qualcuno dovrà essere adeguatamente protetto per non esser a propria volta contagiato e diventare vettore di contagio) così come a coloro che risultano positivi al Covid o sono in attesa dell'esito del tampone ovvero obbligati a sottoporvisi
- è necessario scaglionare l'ingresso e l'uscita in modo da evitare assembramenti
- è obbligatorio indossare la mascherina CORRETTAMENTE e TENERLA per la durata dell'assemblea (quindi non va tenuta sotto il naso o tolta quando si parla)
- DEVE essere ridotta al minimo lo scambio di oggetti e documenti (per esempio scritti) che devono essere maneggiati coi guanti
- amministratore, presidente e segretario devono usare i guanti (spesso il verbale è battuto al computer o scritto a mano, quindi più persone lo toccano) ed è vietato lo scambio di oggetti e documenti tra gli altri partecipanti.
- in relazione alla dimensione della sala, in caso di comproprietari o delegante / delegato occorrerà limitare la partecipazione a uno solo di essi.
- amministratore, presidente e segretario potrebbero essere responsabili civilmente e penalmente (ricordiamo lo spettro del reato di procurata epidemia).
Anche e soprattutto per questo la nuova faq va letta nel senso della ulteriore legittimazione delle assemblee telematiche, almeno fino a quanto perdurerà lo “stato di emergenza” (scadrà il 31 luglio 2020).
Nell’ultimo capoverso della faq è stato riferito, infatti, che: «Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni».
Il Governo, dunque, ha inteso anche qui confermare quanto aveva già precisato con l’apertura della Fase 1 e con l’avvio della Fase 2 (faq del 13 marzo e del 25 aprile 2020). In entrambi i casi l’esecutivo aveva espressamente riferito, da una parte, che erano vietate le assemblee condominiale fisiche e, dall’altra parte, che erano consentite solo quelle che si fossero svolte con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
Molto probabilmente una assemblea mista sarebbe più semplice, dal punto di vista informatico, ma il rischio dell'annullabilità continuerebbe a gravare sulla parte svolta da remoto. A tale proposito, per non tornare sempre sulla stessa questione, si rammenta l'autorevole parere del consigliere di Cassazione che considera valida ed efficace l'assemblea da remoto solo prevista dal regolmento condominiale; diversamente, sarebbe annullabile.
Quindi, forse, la prima assemblea di fase tre potrebbe avere proprio ad oggetto la modifca delle norme - di natura, si ritiene, regolamentare - aventi ad oggetto la partecipazione all'asseblea e l'espressione del voto mediante strumenti elettronici.
Fonte: Quotidiano Condominio Sole24Ore - Lucia Rizzi, Saverio Fossati, Rosario Dolce / Linee guida ANACI