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Anche il tetto può essere "condominio parziale"

2022-04-01 19:26

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Anche il tetto può essere "condominio parziale"

Paolo Risotti ci dice che anche il tetto può essere un «condominio parziale» e chi non ne fa parte non deve essere cnovocato in assemblea.

Nell'articolo apparso sul Quotidiano Condonominio de Il Sole 24 Ore del 4 febbraio u.s., Paolo Risotti ci dice che anche il tetto può essere un «condominio parziale» e chi non ne fa parte non deve essere convocato in assemblea. Così chiarisce la Cassazione civile (sentenza 791/2020, relatore Antonio Scarpa), partendo dal caso di due condòmini che avevano impugnato una delibera assembleare, avente per oggetto dei lavori di manutenzione del tetto di copertura dell’edificio, lamentandosi del fatto che l’amministratore non aveva inviato l’avviso di convocazione in assemblea ad alcuni comproprietari.

Il Tribunale di Catania, prima, e la Corte d’Appello di Catania, poi, hanno respinto l’impugnativa, rilevando che i condòmini non avvisati non erano coinvolti nei lavori di manutenzione del tetto, in quanto proprietari di unità immobiliari autonome.


Parti comuni ma non a tutti Giudizio confermato dalla Cassazione. Nell’ambito di un edificio condominiale vi possono essere delle parti comuni, quali, ad esempio, il tetto (come nel nostro caso), o l’area di sedime, o i muri maestri, o le scale, o l’ascensore, o il cortile, che risultino destinati al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato. In tali ipotesi, secondo la consolidata giurisprudenza, si avrebbe un cosiddetto condominio parziale .


Le caratteristiche strutturali In altri termini, tutte le volte in cui una parte dell’edificio risulti destinata, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, in modo esclusivo al servizio e/o al godimento soltanto di alcune unità immobiliari (e non perciò di tutte), essa rimane oggetto di un autonomo di diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quella parte dello stabile.


Votano solo gli interessati Di conseguenza, i comproprietari che non possono godere di un determinato bene condominiale non hanno titolo di partecipare in assemblea alle relative decisioni e votazioni . Ma, nello stesso tempo, non concorrono nemmeno alle corrispondenti voci di spesa, in base al vecchio adagio condominiale “chi vota, paga”.

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