In base al novellato art. 1118 del codice civile ogni condomino è libero di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, purché tale distacco non comporti squilibri al funzionamento generale dell’impianto e non arrechi gravi danni agli altri condòmini, ma tale condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti (e degli impianti) comuni; tale articolo, infatti, lascia le spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto a carico del condomino che si avvale della facoltà del distacco. Questi potrà essere esonerato dalle spese per il consumo solo nei limiti del risparmio concretamente realizzato dagli altri condomini in conseguenza del distacco (Cassazione, 30 aprile 2014, n. 9526).
Tale norma, può chiaramente essere applicata in via analogica a tutti gli impianti comuni e, quindi, anche all’impianto idrico, essendo espressione di principi esistenti da tempo nella giurisprudenza. Infatti, con ordinanza n. 28616 del 2017, richiamando l’orientamento ormai prevalente, La Corte di Cassazione si è pronunciata nello specifico come segue: “l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, circostanza che obbliga i condomini a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell’impianto idrico condominiale, salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale. Anche a ritenere ammissibile il distacco degli appartamenti dall’impianto idrico centralizzato, laddove non comporti squilibrio nel suo funzionamento, né maggiori consumi, alla legittimità del distacco consegue al più il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non certo i costi di manutenzione”.
Infine, per quanto riguarda la realtà specifica di Carrara, GAIA precisa che in caso cessazione dell'utenza, la pratica di riattivazione o subentro è regolata dall' Art. 14 "Riattivazione dell’Utenza idrica", del Regolamento del servizio Idrico Integrato Revisione n.7 - Approvato da AIT con Decreto n.18 del 10/05/2017 - In vigore dall’11/05/2017: "...Qualora il precedente allaccio disattivato sia ritenuto a giudizio del Gestore non idoneo ai sensi del presente Regolamento (sia per quanto riguarda la posizione del precedente contatore, sia per il diametro e stato di conservazione dell’allaccio come riportato all’art.34 e nelle disposizioni tecniche riportate nella sez. B dell’Allegato n.1 al presente Regolamento) non si potrà procedere alla riattivazione ma dovrà essere aperta una domanda di nuovo allacciamento con conseguente preventivo;...".
Fonti: Quotidianocondominio Sole 24 Ore, Studio Legale Panzeri – Ventarola, Area Servizi Utenza GAIA S.p.A.